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Il commercialista online propone in questa sede il trattamento fiscale dei B&B.
- in forma occasionale e non esclusiva
- in forma abituale ed esclusiva.
Nel primo caso, non comporta l’apertura di
una posizione IVA in capo al gestore, mentre nel secondo
caso, presuppone una regolare tenuta della contabilità e la produzione di un
reddito d’impresa, a tutti gli effetti.
Infatti, come chiarito anche
dall’Amministrazione Finanziaria )con la R.M. 14.12.98, n. 180/E e 13.10.2000,
n. 155/E) l’esercizio in forma occasionale dell’attività di “Bed & Breakfast”, è
considerata esclusa dal campo di applicazione dell’IVA e il relativo reddito
rientra tra i redditi diversi di cui all’art. 67 TUIR.
Se invece l’attività viene svolta
con carattere di stabilità e specifica organizzazione di mezzi, allora essa viene intesa come professione, e quindi entra nel regime IVA, con obbligo di emissione di documenti fiscali (ricevute
fiscali), tenuta dei registri obbligatori, iscrizione al Registro delle
Imprese, posizione previdenziale INPS (cfr. Risoluzione n. 155/E/2000) e
produzione di reddito d’impresa, da dichiarare nel Modello Unico di denuncia
dei redditi.
La disciplina che regola i “Bed and
breakfast” trova la sua fonte a livello regionale. Attenzione che dall'analisi delle normative regionali, si nota come ogni Regione abbia una regolamentazione piuttosto differente.
Per la disciplina dei B&B siciliani
può essere utile leggere il documento
pubblicato sul sito http://www.acirealebedandbreakfast.it/ .
L’avvio dell’attività di B&B è subordinato alla
presentazione telematica (tramite sito web istituzionale, via pec,
ecc.) della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) presso lo
sportello Suap del Comune, presso il quale viene aperto il bed and breakfast.
Il modello da utilizzare è diverso da
Regione a Regione, così come variano gli allegati richiesti (es. planimetria
dell'abitazione, contratto di proprietà o di locazione dei locali, copia della
polizza di assicurazione di responsabilità civile a favore dei clienti, ecc.) e
i costi di presentazione dello stesso.
Per affrontare il corretto trattamento contabile e fiscale dell’attività di B&B, va fatta una distinzione tra:
- attività svolta in maniera occasionale;
- da un’attività, che, invece, ha il
requisito dell’abitualità.
1. Attività svolta in maniera occasionale
L’attività di B&B, ove rappresenti un’attività
commerciale occasionale, in quanto carente del requisito dell’abitualità,
non è un’attività soggetta ad Iva e, di conseguenza, il gestore della struttura
non emetterà documenti rilevanti a tale fine, ma esclusivamente documenti
attestanti l’avvenuto pagamento.
Presupposto per l’applicazione dell’IVA è,
infatti, l’esercizio della professione abituale. Il carattere saltuario o
occasionale consentono l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA.
Di conseguenza, chi intende gestire con il
carattere dell’occasionalità, non deve essere in possesso della partita IVA, né
emettere alcun documento fiscale.
Se il gestore non è titolare di partita
IVA, dunque, in quanto svolge l’attività di B&B solo saltuariamente, al
cliente dovrà essere rilasciata una ricevuta numerata, non fiscale e pertanto
la “madre” resterà al titolare del B&B e la “figlia” verrà consegnata
all’ospite.
Infatti, come specificato nella R.M. 14.12.98, n. 180/E e 13.10.2000, n. 155/E, l’esercizio in forma occasionale dell’attività di fornitura di alloggio e prima colazione, c.d. “Bed & Breakfast”, esercitata in conformità della specifica normativa regionale in materia di turismo, è considerata esclusa dal campo di applicazione dell’IVA e il relativo reddito rientra tra i redditi diversi di cui all’art. 67 TUIR.
L’art. 71 del Tuir stabilisce che il
reddito in esame è dato dalla differenza tra i proventi percepiti e le spese
specificamente inerenti alla produzione degli stessi (es. spese per
posizionamento della struttura sui siti Internet).
Il principio applicabile è quello di
cassa. Dunque, vanno dichiarati i soli proventi effettivamente percepiti.
Ogni spesa considerata “specificamente
inerente” l’attività esercitata (es. nel caso del B&B possono
considerarsi inerenti le spese sostenute per acquisto cibi e bevande; acquisto
di prodotti per la pulizia delle camere; servizio di lavanderia; manutenzioni,
ecc.), può essere dedotta nel quadro RL del mod. UNICO PF dall’ammontare
dei proventi incassati.
Le spese specificatamente inerenti
vanno opportunamente documentate (es. con fatture o ricevute intestate al
B&B). Una questione complessa è spesso quella di separare in modo chiaro e
netto le spese inerenti, da quelle normali del ménage familiare (per esempio,
quelle per l’energia elettrica, l’acqua, il gas, ecc.). È utile per i consumi
energetici, effettuare un calcolo pro-quota su base millesimale e in proporzione
al tempo di occupazione.
Per le spese telefoniche, si ricorda che
se la linea è dedicata, sarà deducibile al 100%, se promiscua al 50%.
2. Attività abituale ed esclusiva
D’altro canto, se l’attività viene svolta
con carattere di stabilità e specifica organizzazione di mezzi,
l’esercizio della stessa assume carattere di professionalità, e quindi entra
nel regime di imponibilità IVA, con obbligo di emissione di documenti fiscali
(ricevute fiscali), tenuta dei registri
obbligatori, iscrizione al Registro
Imprese, posizione previdenziale INPS (cfr. Risoluzione n. 155/E/2000).
Le prestazioni fornite da un B&B,
trattandosi di prestazioni alberghiere, comportano la possibilità per lo
stesso di non emettere fattura, ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 633/72, salvo
nel caso in cui l'emissione della stessa sia richiesta dai clienti.
Gli adempimenti obbligatori sono i
seguenti:
- è necessario aprire la partita IVA
(codice ATECO 55.20.51);
- iscriversi alla Camera di Commercio
(Registro Imprese);
- aprire la posizione previdenziale “INPS
– Gestione commercianti”;
- rilascio di ricevuta fiscale o fattura
se richiesta dal cliente;
- tenuta della contabilità;
- determinazione del reddito di impresa da
indicare nel quadro RG/RF (reddito impresa) o LM (regime dei minimi);
- applicazione dello studio di settore
UG44U per il controllo della congruità e coerenza dei ricavi (esclusi i
minimi);
- tassazione IRPEF, IRAP e Addizionali
regionali e comunali;
- i corrispettivi sono soggetti ad IVA del
10%.
Di seguito si riportano i vantaggi e gli
svantaggi della gestione in forma imprenditoriale di un B&B:
In particolare, con gli artt. 9 e 10 sono stati introdotti due crediti d'imposta: quello per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi; e quello per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive (tra le quali ricadono i B&B).Recentemente è stata pubblicata in G.U. 30.7.2014, n. 175, la Legge n. 106/2014 di conversione del D.L. n. 83/2014, c.d. “Decreto Cultura” nell’ambito del quale, oltre alle previsioni in materia di tutela del patrimonio culturale e rilancio del turismo, sono contenute alcune specifiche agevolazioni di carattere fiscale per il settore turistico-alberghiero, applicabili anche ai B&B, quali strutture extra-alberghiere, incluse nel c.d. Codice del turismo, allegato al D.Lgs. n.79/2011.
Per conoscere le modalità applicative dei
crediti d'imposta è, comunque, necessario attendere l'emanazione, prevista
entro 3 mesi dalla conversione in legge del D.L. n. 83/2014, di un decreto
ministeriale specifico, che stabilirà in particolare:
- le tipologie di strutture ricettive ammesse
al credito d'imposta;
- le tipologie di interventi ammessi al
beneficio;
- le procedure per l'ammissione al
beneficio;
- le soglie massime di spesa per singola
voce di spesa sostenuta;
- le procedure di recupero in caso di
utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.
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